Descrizione
Dalle ore 00:00 del 31.12.2025 e fino alle ore 24:00 del 01.01.2026 è vietato far esplodere botti e/o petardi di qualsiasi tipo in luoghi chiusi o aperti, pubblici o privati, all’interno di scuole, condomini, comunità varie, uffici pubblici, in tutte le vie, piazze o aree pubbliche dove transitano o siano presenti delle persone, fatto salvo ove vi siano regolari autorizzazioni ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti, specificando inoltre che i cosiddetti botti “declassificati” di libero commercio possono essere esplosi in zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone e dagli animali, evitando tassativamente le aree che risultino affollate, per la presenza di feste, riunioni o per altri motivi. Il materiale in questione deve essere acquistato esclusivamente da rivenditori autorizzati, munito della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico. Non è consentito raccogliere eventuali artifici inesplosi ed affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano a loro espressamente vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e comportino comunque situazioni di pericolo. La violazione alla presente Ordinanza comporta l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 di importo compreso da € 25 a € 500, il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato illecitamente detenuto ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981 e s.m.i;