Descrizione
Considerato che in data 23 e 24 novembre 2025 avranno luogo i comizi per l’elezione del Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta Regionale della Puglia;
Ritenuto doversi procedere a quanto stabilito dalla Legge 4 aprile 1956 n. 212, Norme per la disciplina della propaganda elettorale, e successive modificazioni, in ordine all’individuazione dei luoghi e degli spazi per la propaganda elettorale mediante affissioni;
Viste le disposizioni impartite allo scopo dal Ministero dell’Interno con apposite circolari;
Rilevato che: - la Giunta Comunale, dal 33° al 30° giorno antecedente quello della votazione, deve stabilire in ogni centro abitato con popolazione residente superiore a 150 abitanti, speciali spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale, avendo cura di sceglierli nelle località più frequentate ed in equa proporzione per tutto l’abitato;
- il Comune di Castrignano dei Greci conta n. 3649 abitanti;
- a seguito delle modificazioni introdotte alla citata Legge n. 212/1956, il numero degli spazi è ora stabilito per i Comuni con popolazione residente da 3.001 a 10.000 abitanti in almeno 3 e non più di 10;
- la Giunta Comunale, giusta le disposizioni di cui agli artt. 2 e 8 della L.R. 28 gennaio 2005 n. 2, e successive modificazioni, entro due giorni dalla ricezione delle comunicazioni sulle ammissioni, ai sensi dell’art. 5 della predetta Legge n. 212/1956, deve provvedere all’assegnazione di uno spazio per ciascun candidato Presidente ammesso e di uno spazio per ciascuna lista ammessa alla competizione elettorale;
Dato atto che il piano predisposto dagli uffici comunali consente un’equa suddivisione dell’ubicazione dei tabelloni/riquadri su tutto il territorio abitato, tale da rendere attuabile le assegnazioni previste dalla legge, qualunque ne sia il numero, e che, altresì, si è avuto cura di non diminuire o impedire la visibilità di monumenti o panorami e di non intralciare il traffico;
Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso dalla Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);
Visti
- il TUEL;
- lo Statuto del Comune;
- il Regolamento Comunale sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
Di individuare i luoghi e stabilire nel numero di 3 gli spazi da destinare, a mezzo di distinti tabelloni/riquadri, all’affissione di stampati, giornali murali e manifesti di propaganda elettorale, da parte di coloro che prenderanno parte alla competizione elettorale con candidature alla presidenza, e rispettive liste circoscrizionali nel centro abitato.